Roma – I titolari di tutte le attività commerciali per le quali è richiesto ai clienti di esibire il Green Pass, tra cui bar e ristoranti, non sono tenuti ad accertare l’identità di chi esibisce il certificato salvo nel caso di “palesi incongruenze”. È quanto stabilisce il Dpcm istitutivo del Green Pass firmato dal premier Draghi e ribadito con chiarezza nella circolare esplicativa firmata il 10 agosto dal prefetto Bruno Frattasi, capo di gabinetto del Viminale. Un esempio di palese incongruenza si verifica se a esibire il Green Pass è un uomo, ma i dati rivelano l’identità di una donna; o un ragazzo di 20 anni, che tuttavia ne dichiara 60. In normali circostanze, invece, “la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale”. I clienti, dal canto loro, non potranno rifiutarsi di esibire la carta d’identità quando viene richiesto, anche se chi è incaricato dei controlli non rientra nella categoria dei pubblici ufficiali. Nel caso di verifiche da parte delle forze dell’ordine, chi sarà trovato senza Green Pass sarà soggetto a una multa che va dal 400 ai 1000 euro e a una denuncia per falso se l’identità non corrisponde a quella del certificato. Il titolare dell’attività sarà passibile di sanzione solo nel caso in cui non abbia richiesto la verifica del Green Pass.